Art. 4.
(Norme tecniche).

      1. Il Ministro delle infrastrutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto

 

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avente natura non regolamentare, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede a:

          a) disciplinare i casi per i quali è ammesso l'inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica;

          b) stabilire le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda, individuando altresì le specifiche aree geografiche in cui è consentita la realizzazione di tali edifici;

          c) istituire presso il Ministero delle infrastrutture, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un'apposita commissione di lavoro composta da riconosciuti esperti del settore, con il compito di provvedere all'individuazione dei presupposti e delle modalità di natura tecnica per la disciplina delle modalità di realizzazione di edifici in terra cruda.